DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE e NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE: VALUTAZIONE DEI RISCHI dell’Allegato I - APPLICAZIONE DELLA NORMA TECNICA ARMONIZZATA UNI EN ISO 14121-1:2007
Inserita il: 08/07/2010
Nella Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE sono finalmente chiariti gli aspetti di una corretta procedura di Valutazione dei rischi che, implicitamente, presuppone l`applicazione della norma armonizzata:
- EN 14121-1:2007 - "Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: principi"
Infatti la direttiva 2006/42/CE, all’allegato I “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine”, riporta:
PRINCIPI GENERALI
Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l`uso previsto e l`uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell`eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all`obiettivo della presente direttiva,
- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell`ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).
Punto 1.1.2, lettera b).
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell`ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina),
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all`incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
Cosa riporta la Norma Tecnica Armonizzata UNI EN ISO 14121-1:2007- Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: Principi, sui termini “Analisi dei Rischi” e “Valutazione dei Rischi”
Valutazione dei Rischi (come visto, termine riportato nella Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE):
Processo iterativo con il quale il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l`uso previsto e l`uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell`eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all`obiettivo della presente direttiva.
Sostanzialmente quindi, la Valutazione dei Rischi è un processo iterativo che integra l’Analisi dei Rischi, ed ad ogni fase conclusiva della stessa, occorre stabilire se in effetti il rischio stimato è accettabile(*) oppure è richiesta una nuova riduzione.
(*)Stima del rischio in funzione di parametri di probabilità e gravità (per approfondimenti vedere UNI EN ISO 14121-1 p. 7 Risk estimation.)
Come si effettua l`Analisi dei Rischi (e Valutazione dei Rischi)
Per effettuare una corretta procedura di Analisi dei Rischi è applicabile, come detto, la Norma Tecnica Armonizzata UNI EN ISO 14121-1.
I passi da seguire, sono:
a) Individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate tipo A, B, C.
b) Se esistente una norma tipo C (verticale), "sostanzialmente", da considerare eventuali Norme citate e correlate nella stessa, e tali norme coprono i RESS, l`Analisi dei Rischi effettuata sui Requisiti della stessa e la conseguente accettabilità della Stima del Rischio (Valutazione dei Rischi) è PRESUNZIONE DI CONFORMITA` al rispetto dei RESS(*).
(*)E’ comunque sempre da verificare se i Requisiti delle Norme Tecniche Armonizzate di tipo C, coprono comunque completamente i RESS.
c) Se non esiste una norma di tipo C, occorre prendere in esame norme di tipo B e di tipo A, la "combinazione"(**) dei requisiti di tali Norme, considerate eventuali Norme citate e correlate nelle stesse, e tali norme coprono i RESS, l`Analisi dei Rischi effettuata considerando tale "combinazione" e la conseguente accettabilità della Stima del Rischio (Valutazione dei Rischi) è PRESUNZIONE DI CONFORMITA` al rispetto dei RESS.
(**)Approfondimenti necessari, non riportati nella presente.
d) Nel caso in cui non esistano o non è possibile applicare Norme Tecniche Armonizzate A, B, C (o il costruttore non voglia applicare tali Norme, ricordiamo che è carattere facoltativo l’applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate), il costruttore potrà adottare sue soluzioni tecniche, tali comunque da poter dimostrare il rispetto dei RESS(***).
(***)Porre molta attenzione.
Fonte: vannivaleri.it