Regolamento UE 453/2010: Novità Schede Dati di Sicurezza (SDS) - CLP e REACH
Inserita il: 08/06/2010
Il Regolamento N. 453/2010 apporta varie novità dal 1 dicembre 2010 alle SDS Schede Dati di Sicurezza. E` obbligatorio ed applicabile in tutti gli Stati Membri, entra in vigore il 20 giugno 2010. Gli Allegati I e II contengono due differenti formati da adottare sia per le sostanze sia per le miscele con alcune specifiche deroghe.
Il 31 maggio 2010 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato il Regolamento N. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, recante modifiche del Regolamento (CE) 1907/2006 concernente la Registrazione, la Valutazione, l`Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH).
Alla luce dei nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele dettati dal CLP (Regolamento 1272/2008/CE), il Regolamento N. 453/2010 modifica ed in pratica sostituisce l`Allegato II del Regolamento REACH che indica i requisiti per la compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).
In particolare il Regolamento N. 453/2010:
- suddivide l`Allegato II in due Allegati con differenti obblighi e date di attuazione;
- apporta alcune modifiche di contenuto nelle SDS ovvero cambiamenti di: contenuto e di "formato", quali l`inserimento obbligatorio a partire dal 1° dicembre 2010 e sino al 1° giugno 2015 della doppia classificazione delle sostanze ovvero:
- sia in base alla Direttiva 67/548/CEE
- sia in base al Regolamento CLP.
Pertanto gli Allegati I e II del Regolamento N. 453/2010 contengono due differenti formati da adottare sia per le sostanze sia per le miscele con alcune specifiche deroghe.
In estrema sintesi le modalità di adozione degli Allegati I e II sono:
- fino al 30 novembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele potranno redigere le SDS secondo i requisiti indicati dall’attuale Allegato II del Regolamento REACH.
- da notare che le SDS compilate secondo la Direttiva 2001/58/CE sono ancora utilizzabili senza cambiamenti di formato quali l’inversione dei punti 2 e 3, l’inserimento della e-mail del compilatore, salvo cambiamenti rilevanti (indicati dall’art. 31 (9) del Regolamento REACH).
- dal 1° dicembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS con queste deroghe:
- fornitori di sostanze immesse sul mercato anteriormente al 30 novembre 2010, per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei requisiti CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della SDS, non hanno l’obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 30 novembre 2010.
- Fornitori di miscele già immesse sul mercato non hanno l’obbligo di aggiornamento del formato delle SDS fino al 30 novembre 2010, se non è necessaria una revisione del contenuto delle stesse.
- dal 1° giugno 2015 i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità dell’Allegato II del Regolamento N. 453/2010 con queste deroghe:
- fornitori di miscele immesse sul mercato anteriormente al 1° giugno 2015, per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei requisiti CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della SDS, non hanno l’obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 31 maggio 2017.
Il Regolamento N. 453/2010 obbligatorio ed applicabile in tutti gli Stati Membri, entra in vigore il 20 giugno 2010.
Fonte: amblav.it
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